Una sperimentazione didattica realizzata con gli studenti del corso Digital Design Media, al primo anno del corso di Laurea in Scienze del l’architettura e del Progetto (curriculum design), ci ha permesso di esplorare come le formule sintetiche del linguaggio infografico potessero visualizzare alcune informazioni contenute nel testo degli Statuti.
Che nel testo siano menzionati più o meno espressamente, e con maggiore o minore grado di dettaglio, gli Statuti sono popolati dalla gente della Sassari del ‘300.
Tra le righe di norme, regolamenti e punizioni, fa capolino buona parte della comunità cittadina. Dal Podestà, situato al vertice della struttura di potere e il suo vice, il ‘compagnone’, agli ufficiali cittadini incaricati di svariati compiti amministrativi nella Sassari del XIV secolo, fino al popolo: fornai, pescivendoli, lavandaie, carrettieri e così via.
Il ruolo dei banditori comunali era diffondere tra la popolazione i provvedimenti del Podestà, degli Anziani e del Consiglio Maggiore, e di comunicare il testo dei provvedimenti di bando, per i cittadini che si erano macchiati di reati o irregolarità.
Il loro salario ammontava a venti soldi al mese, oltre al quale erano riforniti dal Comune di trombetta, una tunica all’anno e del pranzo.
art. CXII
Che a normare il traffico dei carriolanti addetti al trasporto di beni tra Sassari e il Porto di Torres, specificando prezzi dei trasporti, itinerari da seguire, pene per chi non rispetta le norme, gli Statuti dedichino molto spazio, ci fa intuire quanto questa componente del terziario Trecentesco, fosse rilevante per l’economia di una Sassari ormai principale snodo mercantile negli scambi tra i prodotti agricoli dell’entroterra e la terraferma.
art. CXXXIX, CXXXIX
Di nomina Genovese, il compagnone, o ‘su caballeri’ era il vice del Podestà, che coadiuvava in quasi tutte le sue funzioni.
Era il comandante delle forze armate della Repubblica Sassarese.
art. II
Gli Statuti menzionano fornai e forni nella sezione relativa alle normative edilizie. Per ragioni di sicurezza, in centri fittamente costruiti di materiali infiammabili, i fuochi dei forni sono banditi da alcune zone della città.
Il corrispettivo per la cottura di un rasiere di pane è fissato in tre denari.
art. LXII
Raramente, nel testo degli Statuti, il posto destinato alle donne non è subalterno, al marito, al padre ... persino a un vicino di sesso maschile.
Nelle questioni legali, la testimonianza di una donna valeva la metà di quella di un un uomo, alle donne era fatto divieto di seguire i funerali
La pena, o la sua conversione in ammenda, prevista per la violenza su una donna era ridotta sostanzialmente se la vittima non era sposata o vergine. In ogni caso, accettando di sposare la sua vittima, lo stupratore avrebbe estinto il reato.
Alla professione di sensale – l’ attuale mediatore di commercio – non possono accedere mercanti o altri in qualche modo coinvolti in attività commerciali. E’ necessaria un’ autorizzazione da parte del Podestà e degli Anziani, e si deve prestare giuramento sui santi vangeli.
Gli Statuti elencano con dettaglio l’ammontare delle commissioni per un ampio caso di beni tra cui agnelli, pelli, stoffe e panni di lana.
art. XXX
Eletti periodicamente tra cittadini giusti e rispettosi della legge, gli ufficiali della Stadera comunale erano incaricati della pesatura di beni in vendita in città.
Dovevano avere almeno 30 anni di età e per il servizio di pesatura ricevevano per conto del comune una quota ‘tassata’ del pesato.
Gli Statuti specificano però che nulla era dovuto per le pesate dai cittadini Genovesi … che dunque godevano di uno status di duty free.
art. XXXI
Il guardiano dei Frati Minori di S. Maria in Sassari era il custode delle urne da cui venivano periodicamente estratti i membri del Consiglio degli Anziani.
art. XCIX
Gli Statuti Sassaresi ci sono pervenuti in forma di due codici manoscritti in pergamena, oggi conservati presso l’Archivio Storico Comunale di Sassari: uno, in latino, è senza data; l’altro, in logodurese antico, risale al tempo del podestà genovese Cavallino de Honestis e reca la data 1316.
L’analisi di questi antichi documenti restituisce una forma comunitaria di gestione politica, caratteristica della cultura dell’età comunale. In quel tempo il solo fatto di darsi uno statuto rappresentò per i comuni italiani un atto politico di grande importanza.